L’attività di recupero credito tende ad ottenere il pagamento da parte del debitore inadempiente; essa si esplica normalmente prima in via stragiudiziale e qualora questa abbia avuto esito negativo si procede in via giudiziale.
In via stra-giudiale, l’attività di recupero credito consiste sostanzialmente in una diffida ad adempiere, a mezzo di lettera raccomandata , con il quale si intima al debitore di pagare la somma dovuta entro un termine determinato. Decorso inutilmente tale termine, si procederà ad un’azione giudiziaria a suo carico e con l’addebito di tutti i maggiori oneri.
In via giudiziale, per il recupero del credito si può procedere mediante il deposito di un ricorso per ingiunzione: tale procedimento è sommario consentendo in tempi abbastanza brevi di ottenere un titolo esecutivo per agire in via esecutiva contro il debitore insolvente.
Predetto procedimento è però esperibile solo in determinate condizioni: ai sensi dell’art. 474 c.p.c., il credito deve essere certo (cioè dev’essere provato per iscritto mediante contratti, fatture, o altra documentazione), liquido (cioè sicuro nel suo ammontare) ed esigibile (il termine di pagamento deve essere già scaduto).
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute.
In caso non sussistono queste condizioni, sarà necessario agire per le vie ordinarie, cioè mediante procedimento ordinario con all’esito una sentenza, volto ad accertare l’esistenza e la consistenza del credito e a condannare il debitore all’adempimento. Anche in questo caso l’azione è diretta ad ottenere un titolo esecutivo (cioè la sentenza), ma i tempi sono più lunghi.
Infine, nell’ipotesi in cui il debitore fallisca, sarà necessario immettersi nella procedura fallimentare, partecipando così alla distribuzione del ricavato dell’utile della società.