Proprietà

La Proprietà privata: generalità e caratteristiche

La proprietà privata è disciplinata dall’art. 42 e ss della Costituzione e dal nostro ordinamento all’art. 832 c.c. e ss.

Il nostro codice civile definisce la proprietà: “il diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”.

Il diritto di proprietà è un diritto assoluto, cioè una spettanza, una pretesa giuridica che l’ordinamento riconosce e tutela erga omnes (contro tutti) e a favore di chi ne è titolare.

Il proprietario può utilizzare o non utilizzare la cosa (c.d. “disposizione materiale”) per trarne tutte o nessuna utilità. Tale facoltà contempla anche la possibilità di trasformare, e, al limite, di distruggere la cosa. Per le cose fruttifere implica il diritto di farsene propri i frutti, sia naturali sia civili.

Può disporre della cosa privata, ovvero può venderla o non venderla, donarla, lasciarla per testamento, costituire sulla cosa diritti reali minori o diritti reali di garanzia.

Il proprietario può fare della cosa tutto ciò che non sia espressamente vietato; inoltre, ha la facoltà di escludere chiunque altro dal godimento e dalla disposizione della cosa. La pretesa del proprietario è protetta erga omnes, ovvero contro chiunque la violi.

Sono caratteristiche del diritto di proprietà:

l        Elasticità: il diritto di proprietà in talune circostanze può essere compresso, ma caratteristica di tale diritto è che al cessare della causa che ha compresso il diritto, esso si riespande automaticamente.

l        Imprescrittibilità: il diritto di proprietà non si estingue per non uso. Va tuttavia segnalato che nell’inerzia del titolare altri potranno acquistare la proprietà sul bene, ricorrendone le condizioni, attraverso l’istituto dell’usucapione.

l        Perpetuità: una proprietà ad tempus non ha senso. Quindi il diritto di proprietà non si estingue con il passare del tempo.

l        Pienezza: il diritto di proprietà consente al titolare di un bene di servirsi della cosa e di disporre del suo diritto trasferendolo ad altri o creando diritti altrui sulla cosa.

l        Realità: la proprietà rientra tra i diritti reali, caratterizzati dalla assolutezza, dalla immediatezza del rapporto sulle cose, e dalla inerenza.

– Limiti ed obblighi

Il codice civile e soprattutto la legislazione speciale prevedono alcuni limiti ed obblighi alla facoltà di godere e disporre della cosa privata.

Un primo limite è previsto dall’art. 833 c.c. ed è il divieto di atti di emulazione. Il proprietario non può utilizzare la cosa per compiere atti che non abbiano altro scopo se non quello di nuocere o recare molestia agli altri.

Un altro limite è costituito da quella serie di norme, c.d. regole di vicinato, poste nell’interesse privato e caratterizzate dall’automaticità, dalla reciprocità e dalla gratuità. Un limite generale è quello del divieto di immissioni (esalazioni, fumi, rumori e scuotimenti) per impedire le fastidiose conseguenze dell’attività del vicino. Il parametro scelto è quello della normale tollerabilità. Spetta al giudice contemperare, se del caso, le ragioni della proprietà con quelle della produzione tenendo conto dei due interessi in gioco in termini di utilità sociale generale.

La seconda fonte di limiti di vicinato è data dalle norme sulle distanze minime nelle costruzioni. Colui che costruisce per primo può farlo anche sul confine (salvo i regolamenti comunali non dispongano altrimenti). L’altro proprietario potrà costruire in aderenza, oppure rispettare la distanza costruendo in posizione arretrata all’interno del proprio fondo. Se il primo proprietario costruisce non sul confine, ma ad una distanza dal confine minore della metà di quella prescritta dal codice o dai regolamenti, l’altro ha un diritto potestativo di ottener la comunione forzosa del muro. Il primo potrà impedire l’occupazione del suo suolo portando la sua costruzione al confine, o arretrandola fino alla metà della distanza prevista ex art.875.

Gli obblighi del proprietario sono anche essi relativi alle diverse categorie di beni. Per esempio, il proprietario del suolo deve consentire l’accesso al vicino (che costituisce una servitù) che abbia necessità di entrarvi per eseguire opere sul proprio fondo; il proprietario ha inoltre l’obbligo di pagare le imposte su quel determinato bene.

Ulteriori limitazioni sono stabilite dalla costituzione, infatti, essa sancisce che è la legge a determinare i modi di acquisto e di godimento del diritto, sottraendo all’autonomia privata la facoltà di scegliere liberamente le modalità di acquisto e di godimento del diritto.

– L’acquisto della proprietà

La proprietà si può acquistare solo nei modi previsti dalla legge di cui all’art. 922 c.c..

Si distinguono le tipologie di acquisto della proprietà in: acquisto a titolo originario ed in acquisto a titolo derivativo.

Acquisto a titolo originario si ha quando il diritto di proprietà che si acquista sulla cosa è indipendente dal diritto di un precedente proprietario. Ciò avviene quando la cosa non ha un precedente proprietario, ma anche quando il diritto del precedente proprietario è destinato a soccombere di fronte al diritto di chi acquista a titolo originario.

Conseguenza dell’acquisto a titolo originario è che la proprietà si acquista libera da ogni diritto altrui che avesse gravato il precedente proprietario. L’acquisto a titolo originario estingue dunque i diritti reali e le garanzie reali in precedenza costituiti sulla cosa.

Sono modi di acquisto a titolo originario:

1)      invenzione

2)      accessione

3)      unione e commistione

4)      specificazione

5)      usucapione

6)      occupazione di res nullius o derelicta

7)      possesso in buona fede

Acquisto a titolo derivativo si ha quando si acquista sulla cosa il diritto di proprietà già spettante ad un precedente proprietario. Ricorre quando la cosa è dal suo precedente proprietario trasferita ad un nuovo proprietario. L’acquisto, in questo caso, si sostanzia in un vero e proprio fenomeno successorio che, proprio per le sue caratteristiche, fa subentrare il nuovo proprietario nella medesima situazione di diritto del precedente.

L’essenza dell’acquisto a titolo derivativo sta nel fatto che il nuovo proprietario acquista la proprietà della cosa solo se e solo come il dante causa ne era proprietario. Questo poiché, nessun titolare di diritto di proprietà può alienare un diritto superiore, per ampiezza o contenuto, a quello di cui è effettivamente proprietario.

La successione potrà essere:

1)      mortis causa (ossia a causa di morte), in caso di decesso del precedente proprietario ed acquisto da parte dell’erede designato;

2)      inter vivos (ossia con atto fra vivi) in caso, ad es., di contratto di compravendita, di donazione, di permuta etc…

– Le azioni a difesa della proprietà

Le azioni che spettano al proprietario come tale per difendere il suo diritto contro altrui anche contro eventuali comproprietari che abusano della loro quota con turbative, si chiamano azioni petitorie e sono:

1)      l’azione di rivendicazione;

2)      l’azione negatoria;

3)      l’azione di mero accertamento della proprietà;

4)      l’azione di regolamento dei confini;

5)      l’azione di apposizione dei termini.

1) Il proprietario, ai sensi dell’art. 948 c.c., ha il diritto di rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene. L’azione è imprescrittibile, cioè chi ne ha diritto non può mai perdere la facoltà di esercitarla, salvi gli effetti dell’usucapione.

2) Il proprietario, ex art. 949 del codice civile, può proporre tale azione contro chi vanta un diritto reale (ad esempio la servitù) sul bene. Serve a tutelare la pienezza del diritto di proprietà.

3) L’azione di mero accertamento presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all’interessato un pregiudizio concreto ed attuale; tale azione è imprescrittibile, perché si tratta di una illegittima situazione di fatto continuativa, che si protrae de die in diem, così da rinnovare quotidianamente le condizioni di interesse ad agire, per ottenerne dal giudice la rimozione.

4) L’azione di regolamento dei confini, presuppone l’incertezza degli stessi e la conseguente necessità di certezza del diritto; il giudice è chiamato ad apporre precisamente il limite che separa due fondi. Per quanto riguarda le dimostrazioni da effettuare, ogni mezzo di prova è ammesso. Se nessuna delle parti riesca a dimostrare il fondamento della propria pretesa, il giudice dovrà apporre i limiti servendosi delle mappe catastali.

5) L’azione di apposizione dei termini si verifica nel caso in cui non c’è incertezza dei confini, ma l’attore vuole apporre un segno materiale di delimitazione. Il convenuto è chiamato in causa per dividere le spese, e per evitare future discussioni. Ciascuno dei proprietari può intentarla; la competenza è del giudice di pace.

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