Danno da vacanza
Con il DLgs 17- 3- 1995 D n° 111, l’Italia ha provveduto ad attuare la direttiva CEE n° 90/314 del 13-6-1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”.
Questa normativa costituisce un rilevante strumento di tutela per il consumatore che ha acquistato un pacchetto turistico, risultante dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore oppure estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio.
Il contratto di vendita dei pacchetti turistici deve essere redatto in forma scritta in termini chiari e precisi ed al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dal tour operator o dall’ agenzia di viaggi.
Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici
Il contratto di vendita di pacchetti turistici deve essere redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.
Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall’organizzatore o venditore.
Obbligo di informazione
Prima della conclusione del contratto, il tour operator o l’agenzia di viaggi devono fornire per iscritto informazioni concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’UE in materia di passaporto e visto, gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’ effettuazione del viaggio e del soggiorno. Prima dell’ inizio del viaggio gli stessi soggetti devono comunicare al consumatore per iscritto tutte le informazioni necessarie circa orari, itinerari, generalità e recapiti dell’ organizzatore o di eventuali suoi rappresentanti locali. E’ comunque fatto divieto fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto, qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore: opuscoli informativi, pubblicità alla radio o tv, sui giornali ecc.
Tutte le informazioni riportate nei cataloghi ed opuscoli informativi sono vincolanti per il tour operator, ragion per cui il consumatore può denunciare eventuali difformità come un di vero e proprio inadempimento contrattuale.
Diritti del consumatore:
Cessione del contratto
Se il consumatore si trovi per qualsiasi causa (malattia, impegno improvviso) nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico già comprato, può sostituire a sé un’altra persona che usufruirà del medesimo servizio turistico, comunicando per iscritto all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza, la propria impossibilità di usufruire del pacchetto e le generalità della persona che ne usufruirà al suo posto. Il cedente (consumatore che ha comprato il pacchetto turistico) ed il cessionario (la persona sostituita) sono solidalmente obbligati nei confronti dell’organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle ulteriori spese eventualmente derivanti dalla cessione.
Revisione del prezzo
La revisione del prezzo forfettario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto.
La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al 10% del prezzo
nel suo originario importo.
Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale detta, l’acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.
Condizioni contrattuali: Modifiche
L’organizzatore o il venditore che, prima della partenza, abbia necessità di modificare più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Qualora il consumatore non accetti tali modifiche contrattuali, può recedere, senza pagamento di penale, ed ha diritto a quanto previsto in caso di recesso.
Il consumatore comunica la propria scelta all’organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso suddetto.
Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato senza oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.
Qualora non sia possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l’accetta per un giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
Recesso o annullamento del servizio. Diritti del consumatore
Quando il consumatore recede dal contratto o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un’altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.
Nei casi predetti il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
L’organizzatore o il venditore è esonerato dal risarcimento del danno quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della
data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni.
Inadempimento.
In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l’organizzatore e il venditore devono risarcire il danno, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. Ne consegue,in caso di inadempimento contrattuale da parte dell’organizzatore del viaggio possono derivare al viaggiatore, sostanzialmente due tipi di danno: di natura patrimoniale e di natura non patrimoniale, c.d. “danno da vacanza rovinata”.
Al viaggiatore viene, quindi, riconosciuto il diritto, da una parte alla rifusione della perdita economica non prevista, e dall’altra al risarcimento del danno esistenziale, determinato da nervosismo, ansia e frustrazione sopportato a causa dell’inesatta esecuzione della prestazione promessa.
Reclamo
L’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
Fondo di garanzia.
È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Cancellazioni e Ritardi voli aerei
Il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica:
1) ai passeggeri di un volo di linea o charter in partenza dall’Unione europea ovvero in arrivo da un Paese extracomunitario, se il vettore è munito di una valida licenza rilasciata da un paese membro;
2) se si è in possesso di un biglietto valido sul quale è indicata una prenotazione confermata per il volo in causa.;
3) se ci si è presentati al check-in per tale volo prima dell’ora limite di accettazione fissata dalla compagnia aerea.
La normativa non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile al pubblico.
In caso di negato imbarco (overbooking):
La compagnia aerea, in primo luogo, è tenuta a fare appello a persone che rinuncino volontariamente al volo in cambio di determinati benefici. Qualora il numero dei volontari non sia sufficiente e si debba quindi negare l’imbarco a taluni passeggeri, questi possono fare valere le seguenti pretese:
1) la scelta tra il rimborso del biglietto qualora il viaggio sia diventato inutile (nonché, ove necessario, ad un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale) ed un volo alternativo, non appena possibile, verso la destinazione finale, o ad un volo alternativo ad una data successiva di suo gradimento;
2) una compensazione pecuniaria di 250 € per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500km; 400€ per tutte le tratte intracomunitarie superiori a 1500km e tutte le altre comprese tra 1500 e 3500km; 600 € per tutte le altre tratte.
Tale indennità forfetaria può essere ridotta del 50%, qualora il passeggero si sia imbarcato su un volo alternativo che gli consenta di raggiungere la destinazione finale con un orario d’arrivo che non superi rispettivamente di 2 ore per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500km; 3 ore per tutte le tratte intracomunitarie superiori a 1500km e tutte le altre comprese tra 1500 e 3500km o 4 ore per tutte le altre tratte, rispetto all’orario d’arrivo del volo originario prenotato;
3) la compagnia aerea è tenuta a prestare assistenza, cioè a fornire al passeggero a titolo gratuito: pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa; nel caso si rendano necessari uno o più pernottamenti, sistemazione in albergo e relativo trasporto; due chiamate telefoniche o due messaggi via telex, fax o posta elettronica.
In caso di cancellazione del volo:
Al passeggero interessato è offerta:
1) il rimborso del biglietto entro sette giorni se il volo è diventato inutile, nonché se necessario, un volo di ritorno al punto di partenza iniziale;
2) assistenza mediante pasti e bevande, sistemazione in albergo e trasporto, due telefonate o messaggi via telex, fax o posta elettronica..
Al passeggero spetta inoltre la stessa compensazione pecuniaria spettante in caso di negato imbarco, a meno che il passeggero non sia stato informato:
– due settimane prima della partenza;
– tra due settimane e sette giorni prima della partenza se gli è stato proposto un volo in partenza al massimo 2 ore prima dell’orario di partenza previsto ovvero con un ritardo all’arrivo inferiore a 4 ore;
– meno di sette giorni prima della partenza e gli sia stato offerto di partire con un volo alternativo che gli permetta di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.
La compensazione pecuniaria non è dovuta qualora la cancellazione del volo sia dovuta da cause di forza maggiore.
In caso di ritardo:
Il passeggero ha diritto all’assistenza suddetta: se il volo è ritardato di 2 o più ore rispetto all’orario di partenza previsto per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500km, di 3 o più ore per le tratte intracomunitarie superiori a 1500km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km, di 4 o più ore per tutte le altre tratte.
Quando il ritardo è di almeno 5 ore, il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto se il volo è divenuto inutile, nonché ad un volo di ritorno al punto di partenza iniziale.
Il passeggero ha comunque il diritto di intentare ogni ulteriore ricorso dinanzi alle giurisdizioni competenti, in previsione di risarcimenti supplementari, eccetto il caso in cui si sia offerto volontario per cedere la sua prenotazione in cambio di una compensazione.
Obbligo d’informazione
La compagnia aerea deve provvedere adistrazione sia affisso, in modo chiaramente visibile e leggibile per i passeggeri, un avviso contenente il testo seguente: “In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore, rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza”. Qualora nega l’imbarco o cancella un volo, il vettore aereo operativo presenta ad ogni passeggero interessato un avviso scritto contenente le regole in materia di compensazione pecuniaria ed assistenza ai sensi del presente regolamento. Analogo avviso e’ presentato ai passeggeri il cui volo subisce un ritardo di almeno due ore. Ai passeggeri vengono inoltre fornite per iscritto le informazioni occorrenti per prendere contatto con l’organismo nazionale designato di cui all’articolo.